Lo StatutoASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO TENNIS BELLE ARTI

Capo I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione sportiva sotto la denominazione Circolo Tennis Belle Arti che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Roma, Via Flaminia 158

Articolo 3 - Scopi

  1. L'Associazione senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
  2. L'Associazione ha come finalità precisa la pratica agonistica del tennis e delle altrediscipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:
    a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale oppure a squadre;
    b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
  3. L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
  4. L'Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, la pratica agonistica a carattere dilettantistico di altre discipline sportive secondo le norme delle rispettive federazioni; nonché attività sociali, culturali e ricreative.

Articolo 4 - Durata

  1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Affiliazioni

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) e alla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), delle quali esplicitamente, per sè e per i suoi associati (iscritti, partecipanti) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
L'Associazione si impegna, inoltre ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed alla F.I.N. ed agli altri affiliati oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T. e/o alla F.I.N..
I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazionedi appartenenza alla F.I.T. e/o alla F.I.N., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. e/o alla F.I.N. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione sportiva

L' Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del ConsiglioFederale della F.I.T. e/o della F.I.N., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed adapportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T. e/o dalla F.I.N..

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

Gli Organi sociali sono:
a) L'Assemblea;
b) II Presidente;
c) II Consiglio di Amministrazione;
d) ll Segretario;
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea degli associati (iscritti, partecipanti) è sovrana; convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.
L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno. La convocazione dellAssemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati, (iscritti o partecipanti) aventi diritto.

Articolo 9 - Partecipazione dell'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, gli associati (iscritti o partecipanti) in regola con il pagamento dei contributi associativi.
La partecipazione dell'associato (iscritto o partecipante) all'Assemblea e strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto; ciascun associato (iscritto o partecipante), tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

  1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
    a) In prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
    b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati (iscritti o partecipanti) presenti, aventi diritto al voto;
  2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
    a) In prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
    b) In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzione dell'Assemblea

  1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
    a) Eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio di Amministrazione;
    b) Approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
    c) Approvare i programmi dell'attivita da svolgere;
    d) Decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati (iscritti o partecipanti).
  2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
    a) Deliberare le modificazioni statutarie;
    b) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.
  3. Le proposte degli associati (iscritti o partecipanti) debbono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione dell' Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assemblari

  1. Le deliberazioni dell' Assemblea in seduta ordinaria sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
  2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
    a) In prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
    b) In seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
  3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

  1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati (iscritti o partecipanti) in regola con il pagamento delle quote sociali.
  2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni.
  3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

  1. II Consiglio di amministrazione composto da almeno tre, e sempre in numero dispari, consiglieri, compreso il Presidente.
  2. II Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell' Associazione. Tra l'altro il Consiglio di Amministrazione:
a) Predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull' attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
b) Determina l'ammontare dei contributi degli associati (iscritti o partecipanti);
c) Stabilisce la data e l'Ordine del Giorno dell' Assemblea;
d) Esegue le deliberazioni dell' Assemblea;
e) Emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
f) Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
g) Amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
h) Delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati (iscritti o partecipanti).

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potesta di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a calattere d'urgenza con I'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunlone successiva.

Articolo 17 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18 - 1l Segretario

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati (iscritti o partecipanti), adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Capo III

ASSOCIATI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)

Articolo 19 - Associati (iscritti o partecipanti) - Atleti aggregati

  1. L'Associazione è composta dagli associati (iscritti o partecipanti) ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
  2. E' prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 20 - Ammissione alla Associazione

  1. L'ammissione all' Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
    a) Presentazione della domanda;
    b) Pagamento dei contributi associativi;
    c) Accettazione senza riserva del presente statuto;
    d) Accettazione della domanda di insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione;
  2. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 21 - Tesseramento alla F.I.T. ed alla F.I.N.

Tutti gli associati (iscritti o partecipanti) devono essere annualmente tesserati alla F.I.N. ed alla F.I.T. a cura dell'Associazione.

Articolo 22 - Cessazione di appartenenza all'Associazione

  1. La qualifica di associato (iscritto o partecipante) si perde:
    a) Per dimissioni presentate per iscritto;
    b) Per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
    c) Per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazlone, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione dell'interessato del fatto addebitatogli.
  2. Il provvedimento è comunicato all' interessato per mezzo di una lettera raccomandata.
Capo IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 23 - Fondo comune - Entrate

  1. Il fondo comune è costituito:
    a) dalle quote di partecipazlone degli associati (iscritti o partecipanti) e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di donazione;
    b) Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all' Associazione;
    c) Dai trofei aggiudicati definitivamente in gala.
  2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:
    a) Dai contributi degli associati (iscritti o partecipanti) e dalle elargizioni di Terzi, enti pubblici e privati;
    b) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 24 - Contributo degli Associati (iscritti o partecipanti)

  1. Ogni associato (iscritto o partecipante) deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
  2. Gli associati (iscritti o partecipanti) Che, a seguito di invio scritto, non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione at pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
  3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre dodici mesi comporta la radiazione dell' associato (iscritto o partecipante) inadempiente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
  4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad accezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 25 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

  1. L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
  3. Entro il 30 Novembre con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell' esercizio successivo.
  4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
  5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 26 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

  1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art.3.
  2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati (iscritti o partecipanti) anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Capo V

DISCIPLINE E VERTENZE

Articolo 27 - Provvedimenti disciplinari

La F.I.T., la F.I.N. e l'Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 28 e 29 indipendentemente l'una dalle altre.

Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

  1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati (iscritti o partecipanti) e degli atleti aggregati sono:
    a) Ammonizione;
    b) Sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
    c) Radiazione.
  2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T. e della F.I.N.

Gli organi di giustizia della F.I.T. e/o della F.I.N. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a) Dell'Associazione;
b) Degli amministratori dell'Associazione.

Articolo 30 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T. e/o della F.I.N.

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati (iscritti o partecipanti) ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organ{ della F.I.T. e/o della F.I.N.

Articolo 31 - Colleggio arbitrale

  1. Gli associati (iscritti o partecipanti) e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
  2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

Articolo 32 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria

L'Associazione, dal momento della affillazione, e gli associati (iscritti o partecipanti) e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T. e della F.I.N.

Capo VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 33 - Obblighi di carattere economico

I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. e/o alla F.1.N. ed agll altri enti affiliati.

Articolo 34 - Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione

  1. In nessun caso può farsi luogo alla riperizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
  2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa e fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Capo VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 35 - Richiamo normativo

  1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.
Capo VIII

COLORI SOCIALI

Articolo 36 - Colori Sociali

  1. I colori sociali sono il bianco ed il verde.

(depositato presso l'Ufficio del Registro di Roma, Via Orazio, il 30 Giugno 1998)